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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con parere n. 3224 del 30 gennaio 2025, ha chiarito quali sono i limiti dei controlli delle stazioni appaltanti sugli obblighi di parità di genere degli operatori economici e se essi si estendono anche ai subappaltatori. La questione sottoposta al MIT riguardava un appalto PNRR in cui l’impresa aggiudicataria, avendo meno di 15 dipendenti, non era soggetta né agli obblighi di redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale (ex art. 46 del Codice delle pari opportunità) né agli obblighi di trasmissione del medesimo in sede di gara o a conclusione del contratto (art. 57, co. 2-bis del Codice dei contratti pubblici). Tuttavia, l’impresa subappaltatrice coinvolta nell’esecuzione dell’appalto aveva 40 dipendenti, pertanto sarebbe stata tenuta alla trasmissione della relazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto. La risposta del MIT fa leva sull’art. 57 del Codice dei contratti pubblici che stabilisce l’impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate “in fase di gara”, quale “requisito necessario dell’offerta”. Secondo il MIT, l’obbligo di verifica da parte della stazione appaltante si ferma quindi alla fase di gara e non si estende ai soggetti intervenuti nell’appalto dopo l’aggiudicazione, quindi neanche ai subappaltatori, al fine di limitare la responsabilità delle stazioni appaltanti ed evitare oneri aggiuntivi, possibili contenziosi e ritardi nell’esecuzione.

 
Di seguito il link per consultare il parere del MIT: