“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”. Questo il testo dell’art. 577-bis del Codice penale che introduce il reato di femminicidio quale reato autonomo come previsto nel DdL 1433 approvato all’unanimità dal Senato il 23 luglio. “L’Italia è tra le prime nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile”, ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni.
Tra le novità principali rispetto al testo iniziale presentato al Senato vi è l’estensione del perimetro del reato. Mancava l’aspetto relazionale e quello del rifiuto della donna. Alla prima parte, quindi, si è aggiunto il passaggio sul “no” di una donna a “stabilire o mantenere una relazione affettiva”, ma anche a voler “subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali”. I correttivi, inoltre, si estendono alle aggravanti previste per i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo stalking. Altra novità sono gli aiuti agli orfani di femminicidio: la legge stanzia per loro 10 milioni di euro.
Ora toccherà alla Camera l’approvazione definitiva, sperando che il voto sia altrettanto corale.
