Per molti anni la sicurezza sul lavoro è stata associata soprattutto alla prevenzione degli infortuni fisici ma oggi il concetto di sicurezza si sta ampliando: non riguarda più soltanto la protezione dell’integrità fisica dei/delle lavoratori/lavoratrici, ma la tutela della persona nella sua interezza, includendo anche il benessere psicologico e relazionale. In questo quadro si inserisce una novità normativa significativa che recepisce la Convenzione OIL n. 190 del 2019: con la L. 198/2025 la valutazione del rischio di violenza e molestie entra esplicitamente tra gli elementi da considerare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) connessi ai rischi psico-sociali.
L’inclusione di questi fenomeni nella valutazione dei rischi rafforza l’idea che ambienti di lavoro sicuri non siano soltanto quelli privi di pericoli fisici, ma anche quelli in cui vengono prevenuti comportamenti violenti, intimidatori o molesti. Le aziende sono chiamate, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. z-bis del D.lgs. 81/2008, non solo a individuare i fattori di rischio, ma anche a sviluppare strumenti di prevenzione efficaci: procedure di segnalazione, protocolli interni chiari e formazione alle risorse.
Più che un semplice adempimento formale, l’inclusione del rischio di violenza e molestie nel DVR significa adottare un approccio più ampio alla sicurezza, riconoscendo che la stessa non riguarda solo l’assenza di incidenti, ma anche la qualità delle relazioni nei luoghi di lavoro interni ed esterni.
